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NON SI PUÒ PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNA CONCESSIONE, TAR SICILIA, PALERMO, SEZ II N. 1165/2025 N. 1165

Preme segnalare che nell’ambito dell’affidamento di Concessioni al di sotto della soglia comunitaria, la stazione appaltante non può ricorrere all’affidamento diretto, ex art. 50, coma 1, lett. b) D.Lgs 36/2023.

Dinnanzi al Tar Sicilia, Palermo, le ricorrenti hanno denunziato l’illegittimità della delibera con cui la stazione appaltante ha ritenuto di affidare direttamente la gestione di una casa di riposo, nelle more dello svolgimento della gara per l’affidamento del servizio, in quanto, essendo in presenza di una concessione e non di un appalto, non sarebbero applicabili le disposizioni, dettate dal codice dei contratti pubblici, per l’affidamento diretto di un servizio (artt. 50, comma 1, lett. b) e c) e 76, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023).

In sostanza le ricorrenti hanno sostenuto, per un verso, che sarebbe stato evidente che il contratto di gestione della casa di riposo doveva qualificarsi come una concessione e, per altro verso, che in nessun caso in materia di concessioni era consentito l’affidamento diretto anche se temporaneo di un servizio, neanche quando il valore della concessione era inferiore alla soglia dei 140.000 euro stabilita per gli appalti di servizi dall’art. 50, comma 1, lett. b), del codice dei contratti pubblici, dovendosi invece necessariamente seguire la procedura indicata dall’art. 187 del D.lgs. n. 36/2023.

Dinnanzi a tale fattispecie, il Collegio, riconoscendone la natura concessoria, ha confermato l’applicazione dell’art. 187 D.Lgs 36/2023, secondo cui: per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo”.

In particolare, il Collegio ha osservato che la scelta del legislatore del nuovo codice dei contratti pubblici è stata quella di regolamentare in via autonoma le concessioni, quali species del genus del partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale, riconoscendone l’autonomia rispetto ai contratti di appalto, non solo per quanto attiene agli aspetti sostanziali, ma anche per quanto di specifica attinenza ai profili procedurali.

Infatti, il legislatore ha scelto una autonoma regolamentazione delle procedure di affidamento delle concessioni, senza alcun rinvio alla disciplina riguardante il settore degli appalti, al fine, evidentemente ritenuto essenziale, di attribuire autonoma dignità ad una porzione ormai rilevante dei contratti pubblici,

operando una radicale inversione di rotta rispetto alla previgente disciplina, regolamentando autonomamente l’affidamento di tali contratti senza alcun rinvio alle disposizioni dettate per i contratti di appalto e, in particolare, senza alcun richiamo all’art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Pertanto, la procedura di affidamento delle concessioni sotto la soglia di rilevanza europea potrà avvenire secondo le modalità delineate dal citato art. 187, ovvero mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, ferma restando l’opzione dell’ente concedente di utilizzare le procedure di gara disciplinate, per le concessioni, dalle altre disposizioni del Titolo II, della Parte II, del Libro IV del Codice (cfr. in termini, TAR Parma, sez. I, 18 giugno 2024, n. 155; TAR Catania, sez. II, 2 dicembre 2024, n. 3956 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. II bis, 25 marzo 2025, n. 6043).

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