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Approfondimento sulle novità giuridiche per la Cooperazione di Lavoro

Aggiornate le soglie comunitarie per appalti e concessioni  
Con quattro Regolamenti, la Commissione UE ha provveduto ad aggiornare le soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni. In particolare, gli atti sono: 
Regolamento Commissione UE 2023/2495, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;
◾Regolamento Commissione UE 2023/2496, che modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali; 
◾Regolamento Commissione UE 2023/2497, che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni; 
◾Regolamento Commissione UE 2023/2510, che modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza. Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2024 le nuove soglie saranno le seguenti: SETTORI ORDINARI 143.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; 221.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; 5.538.000 euro per gli appalti di lavori pubblici. SETTORI SPECIALI 443.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione; 5.538.000 euro per gli appalti di lavori. CONCESSIONI 5.538.000 euro. SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA 443.000 euro per gli appalti di forniture e servizi; 5.538.000 euro per gli appalti di lavori. 
Procedure di scelta del contraente nel sotto-soglia: i chiarimenti del MIT 
Con Circolare del 20 novembre 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti interpretativi sulle procedure di scelta del contraente che le Amministrazioni possono utilizzare nel sotto-soglia.  In particolare, il Ministero ricorda come l’articolo 50 del nuovo Codice dei contratti pubblici abbia individuato, in continuità con quanto già fatto con i DL 76/2020 e 77/2021, soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell’operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice. Tali disposizioni, quindi, costituiscono applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice che impone, tra l’altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell’affidamento del contratto con la massima tempestività. Al contempo, il Ministero ricorda come risultino applicabili nel sotto-soglia anche gli altri principi generali del Codice, tra cui il principio di accesso al mercato e quello della fiducia.  Ciò considerato, il MIT ribadisce che le disposizioni contenute nell’articolo 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che, in particolare, richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE. La formulazione non chiarissima della Circolare e soprattutto il dato letterale delle norme di cui all’articolo 50 del Codice, tuttavia, lasciano aperti i dubbi sulla concreta possibilità di utilizzare le procedure aperte nel sotto-soglia (tranne dove tale facoltà sia espressamente prevista, ovvero gli appalti di lavori oltre 1 milione di euro). 
Procede il processo di qualificazione delle stazioni appaltanti 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC ha diffuso un nuovo Report sul processo di qualificazione delle stazioni appaltanti. I dati, aggiornati al 6 novembre 2023, mostrano un totale di 3.370 stazioni appaltanti qualificate, di cui 506 con riserva (numeri in leggero aumento rispetto alla rilevazione precedente). A tale numero vanno sommate 8.317 amministrazioni convenzionate alle centrali di committenza, che possono quindi operare in tale forma sul mercato del procurement.  Il Report complessivo, visionabile al seguente LINK, fornisce anche dettagli in merito alla suddivisione territoriale e opera un focus specifico sui Comuni. A tal proposito, evidenzia come i Comuni qualificati alla data del 6 novembre 2023 sono 1.106, ovvero circa un terzo del numero complessivo di tutti i soggetti, stazioni appaltanti e centrali di committenza, qualificati. I Comuni qualificati con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono, a loro volta, circa un terzo di tutti i Comuni qualificati (per l’esattezza, 349). 
Rispetto dei minimi salariali da parte dei concorrenti: gli adempimenti in capo alla stazione appaltante 
Con Sentenza 7 novembre 2023 n. 6128, il TAR Campania ha chiarito gli adempimenti procedurali in capo alla stazione appaltante antecedenti l’aggiudicazione di una gara, alla luce delle norme del nuovo Codice dei contratti che disciplinano il costo della manodopera.  In particolare, ha ricordato che, in forza del combinato disposto degli artt. 108 comma 9 e 110 comma 5 lett. d) del d.lgs. n. 36/2023, al pari di quanto stabilivano gli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, prima dell’aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi. Sulla base di consolidati precedenti giurisprudenziali, i Giudici del TAR Campania hanno ricordato che tale accertamento non dà luogo a un sub-procedimento di verifica di anomalia dell’intera offerta, ma mira esclusivamente a controllare il rispetto del salario minimo ed è sempre obbligatorio, anche nei casi, quale quello in esame, di gara al massimo ribasso. Diversamente, infatti, potrebbe essere compromesso il diritto dei lavoratori alla retribuzione minima, tutelato dall’art. 36 Cost. Pertanto, la Stazione appaltante ha l’obbligo di procedere, prima dell’aggiudicazione, sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia dell’offerta, alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi. Tale verifica (e l’esito positivo della stessa) risulta quindi essere condizione essenziale per la possibilità di procedere all’aggiudicazione della gara.  
Il principio del risultato impone un’interpretazione non formalistica ma sostanziale della lex specialis di gara 
Con Sentenza n. 9812 del 15 novembre 2023, la Sezione V del Consiglio di Stato ha dato una delle prime applicazioni del principio di risultato contenuto nel nuovo Codice dei contratti pubblici, in relazione, peraltro, a una gara ancora regolata dal d.lgs. n. 50/2016. Ciò in quanto il principio del risultato, in base al quale “la tutela della concorrenza e del mercato non deve trasmodare in un pregiudizio per la causa finale e per l’oggetto diretto e principale della tutela approntata dalla disciplina di settore, costituiti “dall’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza” era da ritenersi “già immanente nel sistema”. In particolare, nel caso in cui si discuta della corretta attribuzione del punteggio, ossia della corretta valutazione della qualità del prodotto offerto, ad avviso del Collegio, “l’idea che il giudizio debba accertare la spettanza della commessa all’impresa che, se tutte le regole procedurali fossero state puntualmente applicate, sarebbe risultata aggiudicataria (e che dunque tale debba essere considerato il risultato “giusto” da perseguire), trascura la strumentalità delle forme e la considerazione che il risultato formalisticamente “corretto” non sempre e necessariamente […] si identifica con il risultato sostanzialmente giusto, che è soprattutto quello che correttamente riconosce e premia il prodotto oggettivamente migliore, che dunque può assicurare il risultato del migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo del prodotto acquistato”. Sulla base di tali criteri interpretativi, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto l’operato della Stazione appaltante che ha attribuito il massimo del punteggio per un determinato criterio di valutazione a un concorrente che aveva comprovato la caratteristiche del prodotto offerto tramite una scheda del produttore, nonostante la lex specialis prevedesse che le caratteristiche valutabili al fine dell’attribuzione del punteggio premiale andassero dimostrati esclusivamente tramite certificazione e che “L’assenza di una o più delle certificazioni [richieste] comporterà l’attribuzione di un punteggio pari a zero per i requisiti preferenziali corrispondenti”.  In sostanza, è stata ritenuto applicazione del principio del risultato il perseguimento di una “giustizia sostanziale” nell’attribuzione del punteggio (ovvero l’attribuzione del punteggio a un prodotto che incontestabilmente possedeva determinati requisiti qualitativi), anche violando un auto-vincolo contenuto nella disciplina di gara (relativo alle modalità di comprova delle caratteristiche valutabili al fine dell’attribuzione del punteggio stesso).  

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