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Legge regionale 7/99 – Sviluppo della cooperazione agroalimentare

Interventi di promozione e di sostegno a favore dello sviluppo della cooperazione nel settore agro-alimentare.
Art. 1

Finalità.

1. La Regione dell’Umbria promuove in conformità alle normative nazionali e comunitarie il consolidamento, lo sviluppo e la modernizzazione delle imprese cooperative nel settore agricolo e agro-alimentare.

2 La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) valorizzare le produzioni agricole, ittiche e zootecniche;

b) favorire il processo di allargamento della base associativa e del capitale sociale delle imprese cooperative, contribuendo a consolidare ed accrescere l’occupazione nelle imprese;

c) agevolare il processo di aggregazione tra cooperative che decidono di integrare le loro attività, onde migliorare i servizi resi alle rispettive basi sociali, favorire la concentrazione dell’offerta e l’integrazione verticale di componenti delle diverse filiere agro-industriali;

d) sostenere il processo di investimento in impianti ed in innovazioni organizzative e tecnologiche in particolare quelle che contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente ed alla tutela della salute degli agricoltori e dei consumatori;

e) favorire l’acquisizione di servizi innovativi e la formazione professionale degli addetti, in particolare di quadri e dirigenti.

Art. 2

Beneficiari.

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge le imprese sotto elencate operanti nel settore agricolo, agro-alimentare ed agro-industriale a condizione che l’approvvigionamento di materie prime sia effettuato almeno per il cinquantuno per cento tramite conferimenti dei soci:

a) le società cooperative agricole, agro-industriali, agro-alimentari e loro consorzi, in possesso di regolare iscrizione al registro prefettizio, sezione agricoltura, nonché i consorzi agrari di cui al D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1235 e successive modificazioni;

b) le società cooperative della pesca e loro consorzi, iscritte al registro prefettizio, sezione pesca;

c) le società cooperative di servizi in agricoltura e loro consorzi, iscritte al registro prefettizio sezione agricola, qualora l’attività esercitata risulti rivolta in modo prevalente e continuativo nei confronti dei soci operatori agricoli;

d) le società di capitali, qualora la partecipazione azionaria delle cooperative agricole, agro-alimentari e agro-industriali socie non sia inferiore al cinquantuno per cento;

e) gli organismi associativi e le forme permanenti di associazione tra due o più soggetti di cui alle lettere a), b), c).

Art. 3

Tipologia degli interventi.

1. I benefici previsti dalla presente legge sono rivolti alle seguenti tipologie di iniziative:

a) costituzione di nuove società cooperative con priorità per quelle costituite da giovani agricoltori di età non superiore ad anni quaranta;

b) interventi per la realizzazione, la ristrutturazione, l’ammodernamento e l’ampliamento di impianti, per l’acquisto di attrezzature e macchinari;

c) progetti di aggregazione produttiva e/o commerciale tra soggetti rientranti fra quelli previsti nell’articolo 2, ad eccezione delle società di capitali di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 2;

d) programmi di formazione specialistica o di aggiornamento del management aziendale e di assistenza tecnica nei confronti degli imprenditori agricoli loro soci;

e) studi sulla cooperazione agricola;

f) acquisizione di servizi innovativi finalizzati alla introduzione e al miglioramento di sistemi di qualità all’interno delle imprese di cui all’art. 2 o alla promozione generale di marchi collettivi di qualità, anche ecologici, e relativa pubblicizzazione dei vantaggi derivanti;

g) ampliamento del numero dei soci o aumento del capitale sociale delle cooperative.

 

Art. 4

Benefici

1. In riferimento alle tipologie di cui all’art. 3 sono previsti i seguenti benefici rapportati alle spese ammissibili:

a) contributo alle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo, limitatamente ai primi tre anni di attività, delle cooperative di cui all’art. 2, rispettivamente nella misura dell’ottanta, sessanta e quaranta per cento del totale delle spese e comunque per un importo cumulativo nei tre anni non superiore al cinquanta per cento del relativo fatturato;

b) contributo agli investimenti:

– delle cooperative per la conduzione di terreni nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento CE n. 950 del 1997 art. 12 paragrafi 2 e 4 e successive modificazioni ed integrazioni;

– dei soggetti di cui all’art. 2, relativi ad impianti di trasformazione e commercializzazione nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento CE n. 951 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dunque nel limite massimo del cinquantacinque per cento della spesa ammissibile;

– contributo alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo di nuove forme associative o nuovi organismi associativi tra due o più imprese di cui all’art. 2, per lo svolgimento di tutte o parte delle funzioni aziendali. Il contributo è concesso fino ad un massimo di cinque anni in maniera decrescente rispettivamente nelle seguenti percentuali massime annuali: cento, ottanta, sessanta, quaranta, venti per cento delle suddette spese. Qualora nel quadro di un piano di investimento e razionalizzazione delle strutture associate si rendano inutilizzabili beni gravati da vincoli di destinazione, tali vincoli sono rimossi a condizione che i proventi delle relative cessioni siano iscritti al capitale netto dell’organismo attraverso cui avviene l’aggregazione ed utilizzati, nei successivi tre anni, per la realizzazione di nuovi investimenti;

d) contributo nella misura del cinquantacinque per cento alle spese di assistenza tecnica alle imprese associate da parte di organismi associativi di cui all’art. 2, che attuino programmi anche triennali di miglioramento permanente delle condizioni di produzione;

e) realizzazione di studi promossi dalla Regione dell’Umbria relativi alla cooperazione nel settore agricolo, agro-alimentare e agro-industriale, volti alla valorizzazione del settore, alla introduzione di innovazioni del processo produttivo e del prodotto. I risultati di tali studi sono messi a disposizione di tutti gli operatori che ne facciano richiesta;

f) contributi alle iniziative delle imprese cooperative che introducano sistemi di qualità, pari al cinquantacinque per cento delle spese necessarie, comprese quelle relative alla certificazione;

g) le cooperative che per la realizzazione di programmi di investimento, amplino la base sociale o comunque aumentino il capitale sociale, sono ammesse ad un apporto di capitale da parte della Regione dell’Umbria nella misura massima pari agli aiuti di cui alla lettera b). Tale apporto è realizzato solo in caso di imprese in equilibrio finanziario. Qualora le imprese di cui all’art. 2 presentino congiuntamente domanda di ammissione ai benefici della lettera b) e della presente lettera, il finanziamento complessivamente concesso non può superare i limiti di aiuto di cui alla lettera b);

h) limitatamente ai tre anni successivi all’entrata in vigore della presente legge regionale, per favorire l’adesione di nuovi soci alle cooperative di cui all’art. 2, qualora le stesse siano in equilibrio finanziario, viene concesso un aiuto all’organismo associativo nella misura massima del cinquanta per cento della quota di capitale che gli stessi nuovi soci sottoscrivono a condizione che si impegnino a rimanere tali per almeno un quinquennio. Il finanziamento massimo concedibile in tre anni è pari a 100.000 ECU per ciascun beneficiario.

2. Nell’ambito del piano annuale di formazione professionale della Regione, sono individuati interventi e risorse finanziarie per attività di formazione specialistica in particolare a favore di quadri e dirigenti delle cooperative di cui all’art. 2.

 

Art. 5

Vincoli.

1. I beni acquisiti e/o realizzati con i contributi previsti dalla presente legge sono di norma inalienabili e soggetti a vincoli di destinazione e di uso per finalità agricole, agro-alimentari e agro-industriali, di durata decennale per gli immobili e quinquennale per gli altri. La durata del vincolo decorre dalla data di acquisizione o realizzazione dei beni idoneamente documentata.

2. La cessione dei beni materiali o immateriali, ancorché sottoposti al vincolo di destinazione di cui al comma 1, può essere autorizzata dalla Regione, a favore di imprese agricole, agro-alimentari o agro-industriali che si impegnino ad osservare gli obblighi facenti capo al cedente, nel rispetto del vincolo di destinazione ed uso per tutto il residuo periodo.

3. Nell’ipotesi che i beni oggetto del vincolo siano riconosciuti dalla Regione inutilizzabili per le originarie finalità, la loro cessione, anche a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma, può essere autorizzata dalla stessa Regione a condizione che i proventi siano reinvestiti per finalità agricole. In tal caso decorre dal momento della realizzazione dei nuovi investimenti un periodo vincolativo pari a quello residuo precedentemente gravante sui beni ceduti.

4. Su istanza del soggetto titolare del bene gravato da vincolo di destinazione ed uso, l’Amministrazione competente può autorizzare la dismissione dall’uso stesso. In tale ipotesi il contributo erogato è revocato e recuperato in misura proporzionale al periodo vincolativo residuo.

5. La violazione dei vincoli di inalienabilità, destinazione ed uso comporta la revoca integrale dei contributi erogati e il recupero degli stessi maggiorati degli interessi al tasso ufficiale di sconto più tre punti.

Art. 6

Procedure.

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative comunitarie nazionali e regionali vigenti stabilisce criteri e modalità per la concessione dei benefici della presente legge, adottando i relativi provvedimenti amministrativi. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale sulla cooperazione, integrata dai rappresentanti delle Associazioni delle cooperative agricole, stabilisce annualmente il riparto dei fondi tra le tipologie di iniziative di cui all’art. 4 ed, eventualmente, del successivo art. 7, nonché i criteri di priorità cui debbono attenersi i relativi bandi attuativi.

2. Gli atti deliberativi di prima applicazione di cui al comma 1, sono adottati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 7

Norme in materia di interventi di consolidamento e rilancio delle imprese cooperative.

1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare e disporre, con propri atti e nei limiti di spesa all’uopo individuati, aiuti, in conformità agli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristrutturazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale C 283 del 19 settembre 1997, finalizzati ad interventi di risanamento richiesti dai soggetti di cui all’art. 2 che hanno avviato iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica anche tramite processi di dismissioni, concentrazione e fusioni di imprese o rami di azienda.

2. Gli aiuti in materia di consolidamento e ristrutturazione delle imprese di cui all’art. 2 della presente legge, sono concessi previa analisi delle cause che hanno generato gli interventi di risanamento, di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica di cui al precedente comma.

3. Ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato C.E.E., la Giunta regionale notifica preventivamente le proposte di aiuto di cui al comma 1 e non procede alla loro applicazione se non a seguito di specifica e conforme autorizzazione della Commissione europea.

 

Art. 8

Norma transitoria.

1. In fase di prima attuazione della presente legge, sono ammissibili ai contributi di cui all’art. 4 le spese sostenute e documentate dopo la data di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale.

Art. 9

Norma finanziaria.

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 1999, in termini di competenza e di cassa, la spesa di Lire 3.776.000.000 con imputazione al cap. 7673 di nuova istituzione nel bilancio regionale denominato «Fondo per il sostegno e l’innovazione del sistema cooperativo agricolo e agro-alimentare dell’Umbria».

2. All’onere di cui al precedente comma 1, si fa fronte mediante utilizzo di quota della disponibilità che è appositamente prevista nel fondo globale del cap. 9710 dello stato di previsione della spesa per l’anno 1999.

3. La Giunta regionale, a norma dell’art. 28 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale.

4. Per il 2000 e gli anni successivi lo stanziamento è pari a lire 4.000.000.000 fatti salvi eventuali stanziamenti aggiuntivi che saranno stabiliti con legge di bilancio a norma dell’art. 5 della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, di contabilità.

5. In aggiunta agli stanziamenti di cui al comma 4, qualora le iniziative di cui alla presente legge risultino ammissibili ai benefici previsti da regolamenti e programmi comunitari, le stesse possono essere ammesse al loro cofinanziamento.

6. Ai regimi di aiuto previsti dalla presente legge si darà attuazione soltanto dopo l’accettazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 93, par. 3 del Trattato di Roma.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

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