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Cashback, pubblicato e in vigore il decreto che prevede rimborsi per chi effettua pagamenti elettronici

 
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Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale i Serie Generale n.296 il decreto che, in vigore dal 28 novembre 2020, a seguito del parere positivo del Garante per la privacy pervenuto lo scorso ottobre, definisce il funzionamento del Programma di rimborso in denaro (cosiddetto “cashback”) a favore dei consumatori che scelgono di fare acquisti mediante pagamento elettronico. Forniamo qui un’analisi dettagliata dell’articolato:

– l’articolo 2 disciplina le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l’attribuzione di un rimborso in denaro, a favore dell’aderente che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettua acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici.

– l’articolo 3 prevede che chiunque sia interessato ad aderire al programma, che avviene su base volontaria, deve registrarsi sull’app IO o nei sistemi messi a disposizione da una banca o società che emettono carte di pagamento (issuer). Il soggetto deve dichiarare di essere sia maggiorenne che residente in Italia, e di utilizzare gli strumenti di pagamento esclusivamente per gli acquisti previsti dal provvedimento. La cancellazione del programma, da parte del consumatore, può avvenire in qualsiasi momento attraverso l’applicazione IO o nei sistemi messi a disposizione dall’issuer con si è stipulato l’accordo.

– l’articolo 4 chiarisce che la società che gestisce la transazione (acquirer), in attuazione della convenzione stipulata con PagoPA S.p.A., verifica che il consumatore effettui transazioni con gli strumenti di pagamento elettronici indicati, da inviare, attraverso un canale cifrato, al sistema cashback. A tal fine, gli acquirer convenzionati integrano i propri sistemi tecnologi con i seguenti dati necessari all’attuazione del programma: il codice carta crittografato in modo irreversibile (hashpan), la marca temporale del pagamento, l’identificativo unico dell’operazione di pagamento e l’identificativo univoco dell’esercente.  Gli acquirer convenzionati inviano i dati al sistema attraverso un canale cifrato, per poi essere questi comunicati al sistema cashback dall’APP IO e dall’issuer convenzionato.  I dati relativi alle singole transazioni sono memorizzati solo per il tempo necessario all’emissione dei rimborsi previsti

– l’articolo 5 prevede apposite convenzioni tra il Mef e PagoPA S.p.A. e tra il dicastero e Consap S.p.A. previste per il funzionamento del Programma.

 l’articolo 6 disciplina il rimborso che, per gli aderenti al programma, è attribuito in misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici. La misura del rimborso è regolamentata con riferimento ai seguenti periodi: dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Sono 50 le transazioni minime richieste, per le quali è previsto un rimborso pari al 10 per cento dell’importo di ogni transazione, fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Il valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non può essere superiore a 1.500 euro. 

– l’articolo 7 prevede una fase sperimentale temporanea, valida dal 1° dicembre 2020 al 31 dicembre 2020, relativa agli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. La data di avvio del periodo sperimentale è identificata e resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet del MEF e il relativo rimborso è erogato nel mese di febbraio 2021.

– l’articolo 8 istituisce un rimborso speciale per i primi centomila aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni con strumenti di pagamento elettronici.

l’articolo 9 specifica le modalità di erogazione del rimborso, che avviene mediante accredito per mezzo del codice IBAN comunicato dal soggetto stipulante al momento dell’adesione al Programma, o in un momento successivo.

– l’articolo 10, disciplina le modalità di gestione dei reclami. In particolare, il comma 1 prevede che PagoPA S.p.A. metta a disposizione un servizio di Help Desk dedicato all’assistenza degli aderenti per tutti gli aspetti relativi alla gestione del profilo utente e ai servizi erogati attraverso l’APP IO, incluse eventuali contestazioni in merito alla registrazione delle transazioni effettuate.

– l’articolo 12 individua i ruoli, le funzioni e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti dal sistema, vale a dire il Mef, PagoPA S.p.A., Consap S.p.A. e gli issuer e gli acquirerconvenzionati. Pevede poi che il ministero effettui, prima del trattamento, la valutazione di impatto ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento e la sottoponga alla verifica preventiva del Garante.

Prevista a breve, come annunciato sul sito dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la pubblicazione del decreto relativo alla lotteria degli scontrini, il quale istituisce nuovi premi per i consumatori maggiorenni, residenti in Italia, che acquistano beni o servizi con strumenti di pagamento elettronici (cashless), ma anche per gli esercenti che emettono il relativo scontrino.

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