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Legge Basevi (D.Lgs.C.P.S. n. 1577/47) Provvedimenti per la cooperazione

Legge Basevi (D.Lgs.C.P.S. n. 1577/47)

Provvedimenti per la cooperazione

Capo I – Vigilanza e ispezioni

Art. 1.
Vigilanza

La vigilanza che le leggi in vigore stabiliscono sulle società e sugli enti cooperativi e loro consorzi è attribuita al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, eccettuati i casi in cui norme speciali dispongano diversamente.
Le cooperative comprese nell’elencazione dell’art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, nonché quelle di assicurazione disciplinate dal R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, non sono soggette alle norme di vigilanza stabilite dal presente decreto.
Il Ministero dell’industria e commercio e la Banca d’Italia trasmetteranno però annualmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un elenco aggiornato delle dette cooperative con tutte le indicazioni necessarie per la loro iscrizione nello schedario generale della cooperazione di cui all’art. 15 del presente decreto.

Art. 2.
Esecuzione delle ispezioni

La vigilanza si esercita a mezzo di ispezioni ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie debbono aver luogo almeno una volta ogni due anni. Esse sono eseguite nei termini e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all’art.18. Le ispezioni straordinarie hanno luogo ogni volta che se ne presenti l’opportunità, con l’osservanza delle disposizioni stabilite per le ispezioni ordinarie. Le ispezioni predette non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente possano essere disposte da altre Amministrazioni dello Stato competenti per materia.

Art. 3.
Competenza delle associazioni nazionali

Le ispezioni ordinarie sono eseguite di regola dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, debitamente riconosciute, a mezzo di revisori iscritti nell’elenco di cui all’art. 5 ovvero di esperti da esse designati previa intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Le ispezioni straordinarie sono disposte dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed eseguite da funzionari del Ministero o da altri funzionari espressamente delegati dallo stesso Ministero. Sulle ispezioni disposte e sull’esito delle medesime dovrà essere riferito alla riunione immediatamente successiva della Commissione centrale per le cooperative. Spetta agli stessi funzionari eseguire altresì le ispezioni ordinarie a quelle cooperative che non aderiscono ad alcuna delle predette associazioni nazionali.

Art. 4.
Riconoscimento delle associazioni nazionali

Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono competenti ad esercitare la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse associati. Le funzioni di vigilanza di cui al presente decreto non possono essere esercitate che dalle associazioni nazionali debitamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 5.
Vigilanza sulle associazioni

Il riconoscimento di cui all’articolo precedente viene concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è produttivo anche degli effetti giuridici di cui all’art. 12 del codice civile. Per ottenere il riconoscimento le associazioni nazionali debbono presentare apposita istanza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, corredata da una copia dell’atto costitutivo e dello statuto, dall’eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione di non meno di mille enti cooperativi associati con la indicazione per cadauno del numero dei soci e da un documento da cui risulti il nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a trattare per conto dell’associazione richiedente. Le associazioni richiedenti debbono comprovare la loro efficienza centrale e periferica e presentare un elenco di revisori formato secondo le prescrizioni che saranno emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale cui compete altresì la facoltà di richiedere qualsiasi altra documentazione atta a fornire la dimostrazione della idoneità delle associazioni ad assolvere le funzioni di vigilanza sulle cooperative associate.

Art. 6.
Oggetto delle ispezioni ordinarie

Le associazioni nazionali come sopra riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per quanto si attiene alla osservanza delle disposizioni del presente decreto. Ove si tratti di associazioni nazionali che limitano la loro azione a cooperative di categoria, la vigilanza su di esse è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri competenti per materia. Se una associazione nazionale non risulti in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può provvedere alla revoca del decreto di riconoscimento, sentita la Commissione centrale delle cooperative o in caso di urgenza il suo Comitato.

Art. 9.

Le ispezioni ordinarie hanno lo scopo di accertare principalmente: l’esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche; la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per le agevolazioni tributarie o di altra natura di cui fruisce l’ente; il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell’ente; l’esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall’ente; la consistenza patrimoniale dell’ente e lo stato delle attività e delle passività. L’ispettore è tenuto anche a dare suggerimenti e consigli agli amministratori e agli impiegati per il retto ed efficace funzionamento dell’ente e soccorrerli della propria assistenza.

Capo II – Registri prefettizi e schedario generale (Riordinamento del registro prefettizio)

Art. 13.
Procedura per l’iscrizione

Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all’art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritte tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto. Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti, e cioè:
Sezione cooperazione di consumo;
Sezione cooperazione di produzione e lavoro;
Sezione cooperazione agricola;
Sezione cooperazione edilizia;
Sezione cooperazione di trasporto;
Sezione cooperazione della pesca;
Sezione cooperazione mista.

Art. 14.

Per ottenere l’iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al prefetto della Provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l’indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: copia dell’atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile; uno specchio nominativo dei soci, con l’indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale: ma se il numero dei soci è superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovrà essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l’attestato del presidente del Consiglio d’amministrazione o di chi lo sostituisce e di uno dei sindaci che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall’atto costitutivo; l’elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell’ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale; copia dei regolamenti interni per l’applicazione dell’atto costitutivo, ove esistano. I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce e da uno dei sindaci. Il Prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) sono stati adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge o dall’atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio.

Art. 15.
Istituzione dello schedario generale della cooperazione

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito lo schedario generale della cooperazione. In tale schedario sono iscritti:

  1. tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonché quelli risultanti dall’elenco di cui all’ultimo comma dell’art. 1;
  2. i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.

Lo schedario è tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni, esso inoltre è diviso per province.
Lo schedario è ostensibile a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 16.
Effetti della mancata iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione

La mancanza d’iscrizione nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione esclude gli enti contemplati nel presente decreto da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura disposta da questo decreto o da altre leggi.

Capo IV – Disposizioni generali e varie (Numero minimo dei soci delle cooperative)

Art. 22.
Requisiti dei soci delle cooperative

Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l’autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d’ufficio della società. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50, né quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25 soci. Tuttavia il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano oggetto dell’attività sociale, può autorizzare la iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9. Analogamente l’autorizzazione di cui sopra può essere concessa a cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi. Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente alla iscrizione nel registro prefettizio, scenda al di sotto dei limiti indicati nel terzo comma e non è reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa è cancellata dal registro stesso.

Art. 23.
Requisiti dei soci delle cooperative

I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l’arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini.
Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.
E’ consentita l’ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell’ente.
Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa. Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra.
I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d’opera del nucleo familiare. Limitatamente all’esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell’interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualità di socio, è consentita l’ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra in numero non superiore all’8 per cento di quello complessivo dei soci.

Art.24
Limiti azionari per i soci delle cooperative

Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a cinquantamila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di settantamila euro.
Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire centomila.
Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell’art. 2522 codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell’articolo predetto.

Art. 26.
Requisiti mutualistici

Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

  1. divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
  2. divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale;
  3. devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale – dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati – a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d’intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative.

Art.27
Consorzi di società cooperative

Le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l’esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi come società cooperative ai sensi degli artt. 2511 e segg. del codice civile.
Per procedere a tale costituzione è necessario:

  1. un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre;
  2. la sottoscrizione di un capitale di almeno 1.000.000 di lire di cui sia versato almeno la metà.

Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non può essere inferiore a lire 50.000 né superiore a lire 1.000.000 ciascuna.
I consorzi tra cooperative di pescatori possono essere costituiti da un numero di società cooperative non inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo comma è ridotto a lire 500.000 di cui sia versata almeno la metà.

Art.27- quinquies

Le società cooperative e loro consorzi possono costituire ed essere soci di società per azioni a responsabilità limitata

Art. 29-bis.

Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale assumere iniziative intese a favorire: lo sviluppo della cooperazione; la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per cooperatori; la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative Le funzioni di cui ai punti a) e c) saranno attuate per il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute; le iniziative di cui al punto b) saranno attuate con la collaborazione delle predette associazioni.


Legge n. 127/71
Modifiche al D. Lgs. C.P.S. 1577/1947, modificato con L. 285/1949 e ratificato con ulteriori modificazioni dalla L. 302/1951, concernente provvedimenti per la cooperazione

 

Artt. 1- 6

Omissis

Art. 7
Delega di rappresentanza nelle cooperative agricole

1. I coltivatori diretti, siano essi proprietari, assegnatari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali od intercalari, che siano soci di cooperative o di altre società o associazioni di produttori agricoli, possono delegare per iscritto un altro socio, oppure un parente fino al terzo grado o un affine fino al secondo grado, purché compartecipe nell’esercizio dell’impresa agricola, ad intervenire all’assemblea con diritto di partecipare alle votazioni ed essere eletto dall’assemblea alle cariche sociali, permanendo in tal caso nelle cariche stesse fino alla loro scadenza.

Art. 8
Imposta sulle società

1. Le società cooperative e loro consorzi sono esenti dall’imposta sulle società a condizione che siano entrambi retti e disciplinati dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

Art. 9
Interpretazione autentica della natura delle ispezioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche

1. Le ispezioni ordinarie non sono atti economici, per cui il relativo contributo obbligatorio, disposto dall’articolo in epigrafe, è esente da ogni e qualsiasi imposta e tassa.

Art. 10
Interpretazione autentica dell’articolo 84, lettera i), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645

1. Per associazioni comunque costituite, di cui all’articolo 84, lettera i), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, devono intendersi anche i consorzi costituiti tra società cooperative agricole.

Art. 11

Omissis

Art. 12
Prestiti dei soci

1. Sono esenti dall’imposta di ricchezza mobile, categoria A) gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, purché concorrano le seguenti condizioni:

  1. che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, persona fisica, la somma di lire tre milioni. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di otto milioni;
  2. che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino il saggio degli interessi legali;
  3. che negli statuti delle società cooperative e loro consorzi siano inderogabilmente previste, ed in fatto osservate, le clausole di cui all’articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni, e che le cooperative ed i consorzi stessi siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.

2. L’articolo 86 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica alle società cooperative e ai loro consorzi.
3. Le modalità e la durata dei conferimenti previsti dal presente articolo sono determinate dagli enti cooperativi con apposito regolamento.

Art. 13
Interpretazione autentica dell’articolo 147, lettera b), del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645

1. Per riserve e saldi destinati alle coperture di specifici oneri e passività, di cui alle disposizioni in epigrafe, devono intendersi anche i fondi mutualistici e di previdenza costituiti dalle società cooperative e loro consorzi in esecuzione dell’ultimo comma dell’articolo 2536 del codice civile.

Art. 14
Divieto di trasformazione delle società cooperative

1. Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all’unanimità.

Art. 15

Omissis

Art. 16
Commissioni provinciali di vigilanza

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, la commissione provinciale di vigilanza, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, viene integrata da un rappresentante dell’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Artt. 17 – 19

Omissis

Art. 20

Abrogato

Art. 21
Disposizioni transitorie

1. Le società cooperative legalmente costituite prima dell’entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo modificato dal precedente articolo 3 circa il limite minimo del valore nominale di ciascuna quota od azione.
2. I consorzi di cooperative in forma di società cooperative e quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti già costituiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi né alle disposizioni della lettera b) del secondo comma, né a quelle del terzo comma dell’articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo modificato dal precedente articolo 5.

Art. 22
Modificazioni statutarie

1. Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le modalità e la maggioranza dell’assemblea ordinaria stabilite dall’atto costitutivo.

Art. 23
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore dopo 60 giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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