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Principali novità in tema di offerta economica – Ribasso sul costo della manodopera

Richiamando la newsletter n.9/2023, si ripota la sintesi del Parere n. 2154/2023, espresso dal MIT in ordine alla stessa norma contenuta all’art. 41, comma 14 del Dlgs 36/2023, Nuovo Codice degli Appalti, secondo cui: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera, secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione sindacale”.

Al MIT sono stati presentati i seguenti quesiti:

1) se l’offerta economica, ai fini della sua valutazione e della graduatoria di gara, debba essere costituita solamente dal ribasso operato sull’importo al netto del costo della manodopera (importo quest’ultimo che si legge deve essere scorporato dall’importo a base d’asta, e che per ciò si presuppone in linea teorica non assoggettato al ribasso);

2) se il costo della manodopera, laddove invece ribassato, ovvero indicato dall’operatore economico in misura inferiore all’importo indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara, in virtù di una più efficiente organizzazione sindacale, debba considerarsi un importo che non si aggiunge ma fa parte dell’offerta ed è soggetto verifica ai fini della congruità dell’offerta medesima.

Al primo quesito il MIT ha chiarito che ai fini della valutazione dell’offerta economica e della graduatoria di gara, l’offerta economica non deve essere costituita solamente dal ribasso operato sull’importo al netto del costo della manodopera, ma dal ribasso operato su tutto l’importo a base d’asta.

Al secondo quesito, il MIT ha risposto che il costo della manodopera non si aggiunge ma fa parte dell’offerta ed è soggetto a verifica ai fini della congruità dell’offerta medesima.

In merito alle modalità con cui declinare operativamente tale nuovo dettato normativo si rinvia alle indicazioni interpretative ed applicative di cui al bando tipo ANAC n. 1/2023 “Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.

Di seguito, il testo dell’art. 41 c. 14

Nuovo Codice – Art. 41 c. 14
14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore  economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

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