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Start-up innovative: pubblicato il decreto per le agevolazioni ad attori nell’ecosistema dell’innovazione. 10 i milioni di euro stanziati per l’anno 2020.

Novità sul fronte delle start-up innovative. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in edicola oggi (Serie Generale n. 309) il decreto firmato dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli che disciplina le condizioni, le modalità e i termini per la concessione alle start-up innovative di agevolazioni finalizzate all’acquisizione di servizi prestati dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione. Di seguito forniamo un’analisi dettagliata dell’articolato:

– l’articolo 3 affida la gestione dell’intervento agevolativo, previsto dal decreto Rilancio, a Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a);

– l’articolo 4 stabilisce la cifra stanziata per l’attuazione degli interventi pari a 10 milioni di euro per l’anno 2020: una quota del 5% (500mila euro) destinata alla rendicontazione dei costi sostenuti da Invitalia,  una quota del 95% (9.500.000 euro) alla concessione di contributi a fondo perduto, di cui una percentuale non inferiore al 30% riservata all’attuazione dell’intervento in investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative;

– l’articolo 5 individua i soggetti beneficiari che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione sono: piccole imprese, regolarmente costituite da meno di ventiquattro mesi e iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese, si trovano nelle prime fasi di avviamento dell’attività e sperimentazione dell’idea d’impresa (pre-seed), oppure in quella di creazione della combinazione product/market fit (seed). Le start-up innovative devono inoltre avere sede legale e operativa sul territorio nazionale, non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e che hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal ministero dello Sviluppo economico un ordine di recupero. Sono escluse le start-up che operano nei settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura;

– l’articolo 6 prevede che le start-up innovative presentino progetti di sviluppo con le seguenti caratteristiche: essere basati su una soluzione innovativa da proporre sul mercato, prevedere l’impegno diretto dei soci dell’impresa proponente e/o di un team dotati di capacità tecniche e gestionali adeguate ed essere finalizzato a realizzare il prototipo (minimum viable product) o la prima applicazione industriale del prodotto o servizio per attestare i feedback dei clienti e/o investitori;

– l’articolo 8 chiarisce che sono abilitati ad operare nell’ambito degli interventi: incubatori certificati e acceleratori, gli innovation hub, ovvero gli organismi che forniscono alle imprese servizi per introdurre tecnologie, sviluppare progetti di trasformazione digitale, accedere all’ecosistema dell’innovazione a livello regionale, nazionale ed europeo, gli organismi di ricerca, i business angels e gli investitori qualificati;

Al Capo II , che si riferisce alle modalità di sostegno alla realizzazione dei piani di attività:

– l’articolo 11 prevede che le agevolazioni siano concesse ai sensi del regolamento de minimis e assumano la forma di contributo a fondo perduto per l’80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili per l’attuazione dei piani di attività, nel limite massimo di 10.000 euro per start-up innovativa. L’aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non può superare l’importo di 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari;

– l’articolo 12 specifica che sono ammissibili i piani di attività, aventi una durata non inferiore a dodici mesi, che prevedono progetti di: consulenza organizzativa, operativa e strategica finalizzata allo sviluppo e all’implementazione del progetto, gestione della proprietà intellettuale, supporto nell’autovalutazione della maturità digitale, sviluppo e scouting tecnologico, prototipazione, lavori preparatori per campagne di crowfounding. Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono essere state sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di importo complessivo non inferiore a 10mila euro, al netto di IVA e pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria;

– l’articolo 13 stabilisce che Invitalia procederà a definire, tramite avviso da pubblicare sui siti internet www.invitalia.it e www.mise.gov.it le modalità e i termini di apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione;

– l’articolo 14 precisa che il soggetto gestore, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità del richiedente, della completezza della domanda e dell’ammissibilità del progetto di sviluppo e del piano di attività;

– l’articolo 15  disciplina le modalità di erogazione dell’agevolazione, effettuata da Invitalia in non più di due tranche, di cui l’ultima a saldo. La richiesta di erogazione della prima tranche deve essere presentata insieme ai titoli di spesa di importo non inferiore al 50% delle spese ammesse a contribuzione. La richiesta di erogazione a saldo deve essere trasmessa a seguito dell’avvenuto integrale pagamento delle spese rendicontate, entro diciotto mesi dalla data di adozione;

Al Capo III, relativo alla parte di investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative:

– l’articolo 18 prevede che le agevolazioni in questione siano concesse ai sensi del regolamento de minimis e assumano la forma di contributo a fondo perduto e nel limite complessivo di 30mila euro per start-up innovativa, mentre l’aiuto massimo concedibile per ciascuna impresa unica non può superare l’importo di 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari;

– l’articolo 19 stabilisce che l’investimento nel capitale di rischio deve assumere la forma di investimento in equity e: attuabile dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione o in sede di costituzione della start-up innovativa, prevedere un importo non inferiore a 10mila euro, non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up innovativa, essere detenuto per un periodo non inferiore a diciotto mesi, non essere attuato tramite piattaforme internet di equity crowdfunding;

– l’articolo 20 disciplina che le agevolazioni siano concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, in cui ogni start-up innovativa può presentare una sola domanda di agevolazione, caratterizzata da uno o più investimenti nel capitale di rischio attuati da uno o piu’ attori dell’ecosistema dell’innovazione, fermo restando che l’investimento del singolo attore non può essere di importo inferiore a 10 mila euro;

– l’articolo 21 determina che Invitalia, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità della start-up innovativa richiedente, della completezza della domanda e della conformità dell’investimento nel capitale di rischio previsto dal precedente articolo 19;

– l’articolo 22 stabilisce che l’erogazione è effettuata da Invitalia, in un’unica soluzione, a seguito dell’integrale versamento delle risorse previste dall’investimento nel capitale di rischio.

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